Agricoli: l'esonero parziale contributivo per calamità naturali
A cura della redazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2009, il decreto 27.7.2009, relativo alla determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.
A decorrere dal 20.5.2008, alle imprese agricole (comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola) colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 102/2004) è concesso, su richiesta, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, nelle seguenti percentuali:
- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Sempre con decorrenza 20.5.2008, la misura dell'esonero di cui sopra è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 102/2004 si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.
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