Agricoli: istruzioni INPS per l’esonero contributivo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 36 del 28 febbraio 2018, ha fornito precisazioni in merito all’incentivo, previsto dalla L. 205/2017, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
Il suddetto incentivo, avente come destinatari i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni e che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, prevede, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; decorsi i primi 36 mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.
L'esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti degli aiuti “de minimis”. Allo scopo si segnala che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52, L. 234/2012), l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione.
Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda – devono inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione.
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