Agricoli: fornite le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo nel periodo Covid-19
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 131 del 08-09-2021, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che intendono beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, come previsto dal DL 137/2020 (L. 176/2020) e successive modificazioni.
Più precisamente il DL 41/2021 (L. 69/2021) estendendo il beneficio anche alla mensilità di gennaio 2021 ha anche subordinato il riconoscimento della misura agevolativa al rispetto del Temporary Framework, sezioni 3.1 e 3.12.
L’INPS, dopo aver riepilogato le caratteristiche dell’esonero ha reso noto che per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, conforme anche alle disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2021, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Invece i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, dovranno utilizzare il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” che sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Nella domanda il contribuente dovrà specificare se richiede l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.
La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito messaggio. L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva.
La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” per i lavoratori autonomi agricoli.
L’INPS evidenzia che, nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste risultino superiori agli importi complessivamente destinati alla misura agevolativa, l’importo complessivo dell’esonero per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.
Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.
La circolare ricorda anche che, in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, è stato comunicato il differimento delle scadenze dei versamenti per tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all’esonero stesso che afferisce alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
In particolare, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021 e, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme che saranno richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, risultano differiti i termini di versamento, in precedenza sospesi al 16 febbraio 2021, delle somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020 con originaria scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.
In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.
Si evidenzia, inoltre, che in attesa della definizione dell’istanza di esonero, il differimento dei versamenti comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende.
Una volta definita l’istanza di esonero con esito positivo, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa per la regolarizzazione con modalità rateale.
Anche dopo l’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’INPS è legittimato ad effettuare i controlli di propria pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell’esonero, segnatamente, la verifica della regolarità contributiva e la verifica del codice Ateco che legittima l’accesso all’esonero dichiarato nell’istanza.
La circolare evidenzia che per le aziende e i lavoratori autonomi in agricoltura che versano la contribuzione agricola unificata l’importo autorizzato sarà ulteriormente ridotto in presenza di situazioni che riducono l’importo tariffato.
Infine, in caso di esito negativo dei controlli suindicati, nonché della carenza dei requisiti per accedere all’esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, ovvero in caso di fruizione dell’esonero in misura eccedente a quella spettante, l’Istituto previdenziale provvederà a richiedere il versamento della contribuzione omessa maggiorata delle sanzioni civili dalle rispettive date di scadenza originaria di versamento.
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