L’Inps, con la circolare n. 92 del 17 giugno 2017, ha indicato le modalità di calcolo, per il corrente anno, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori autorizzati dal 31.12.1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il FPLD è pari al 29,10% (dal 1° gennaio 2019).

I coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.

Per la prima classe (reddito settimanale fino a 229,59 euro), il contributo è pari a 57,15 euro. Per la seconda (reddito settimanale da 229,9 a 306,12 euro), è pari a 66,33 euro. Per la terza (reddito settimanale da 306,12 a 382,65 euro) è pari a 84,70 euro. Per la quarta (oltre 382,65 euro) è pari a 103,07 euro.

Per quanto riguarda i contributi integrativi volontari dovuti dagli operai agricoli a tempo determinato, l’Inps ricorda che vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2019, risulta essere: FPLD 28,99% più quota base 0,11% = 29,10%.