L’Inps, con la circolare n. 83 del 28 giugno 2018, ha indicato le modalità di calcolo, per il corrente anno, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori autorizzati dal 31.12.1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il FPLD è pari al 28,90% (dal 1° gennaio 2018).

I coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.

Per la prima classe (reddito settimanale fino a 227,10 euro, il contributo è pari a 56,53 euro. Per la seconda (reddito settimanale da 227,10 a 302,80 euro, è pari a 65,60 euro. Per la terza (reddito settimanale da 302,80 a 378,50 euro è pari a 83,78 euro. Per la quarta (oltre 378,50) è pari a 101,94 euro.

Per quanto riguarda i contributi integrativi volontari dovuti dagli operai agricoli a tempo determinato, l’Inps ricorda che vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, risulta essere: FPLD 28,79% più quota base 0,11% = 28,90%.