L’Inps, con la circolare n. 102 del 21 giugno 2017, ha indicato le modalità di calcolo, per il corrente anno, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori autorizzati dal 31.12.1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 28,70% (dal 1° gennaio 2017).

I coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.

Per la prima classe (reddito settimanale fino a 224,64 euro, il contributo è pari a 55,01 euro. Per la seconda (reddito settimanale da 224,64 a 299,52 euro, è pari a 63,84 euro. Per la terza (reddito settimanale da 299,52 a 374,40 euro è pari a 81,51 euro. Per la quarta (oltre 374,40) è pari a 99,18 euro.

Per quanto riguarda i contributi integrativi volontari dovuti dagli operai agricoli a tempo determinato, l’Inps ricorda che vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2017, risulta essere: FPLD 28,59% più quota base 0,11% = 28,70%.