Agricoli: disponibile il modulo per la richiesta dell’esonero art. 16-16 bis DL 137/2020
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3774 del 4 novembre 2021, ha fornito istruzioni per la presentazione della domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
In particolare, viene comunicato che il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
La domanda di esonero deve essere presentata entro il 4 dicembre 2021.
In sede di compilazione della domanda i richiedenti, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero che richiedono ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12 del Temporary Framework; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto.
Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva, a mezzo posta elettronica certificata. Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). Al riguardo si evidenzia che l’importo autorizzato in via definitiva tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo e della capienza delle risorse stanziate per soddisfare le domande pervenute. L’importo dell’esonero autorizzato non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Per le aziende con CIDA, si precisa che l’esonero autorizzabile non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’INPS, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA indicato in domanda ai fini della tariffazione entro la seconda emissione del 2021. Nel caso in cui l’importo richiesto sia diverso dall’importo risultante dai predetti flussi accolti per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore.
Nel caso di incapienza delle risorse disponibili, l’importo complessivo dell’esonero per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.
Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’importo autorizzato in via definitiva, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.
Per le aziende agricole, con specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
Ulteriori indicazioni riguardano i lavoratori autonomi in agricoltura.
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