L’INPS, con il messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021, ha reso noto che per i datori di lavoro agricoli e gli agricoli autonomi le scadenze di versamento della contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione della procedura relativa all’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del D.L. 137/2020.

Si ricorda che la predetta disposizione ha previsto la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto.

L’esonero, inizialmente previsto per il mese di novembre 2020, è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, al mese di gennaio 2021. Inoltre, mentre inizialmente era riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, in sede di estensione del periodo di fruizione si è stabilito che lo stesso sia riconosciuto anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione.

Per tale motivo si è reso necessario differire il versamento del versamento dei contributi relativi ai mesi interessati dalla misura. Il differimento afferisce a tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all’esonero.