Agricoli autonomi: rimborso dei contributi soggetto alla prescrizione ordinaria
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 152 del 14 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla restituzione dei contributi indebitamente versati alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che, costituendo un indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 c.c., sono soggetti all’ordinario termine di prescrizione decennale.
Allo scopo, appare opportuno ricordare che, in tema di contribuzione dei lavoratori autonomi agricoli, l’art. 12, c. 1, della L. 613/1966 stabilisce che: “I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa”.
Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
Pertanto, il contribuente che ha versato contributi non dovuti ha diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata; unica eccezione al principio di ripetizione dei citati contributi è quella relativa alla sussistenza del dolo, che impedisce la restituzione di quanto versato.
Si precisa che, poiché tali versamenti costituiscono per l’Istituto, ai sensi dell’art. 2033 c.c., un’ipotesi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso è soggetto alle regole di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., applicabile a tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità.
Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dal citato art. 2946 c.c., decorrente dalla data nella quale è stato effettuato il versamento della contribuzione non dovuta.
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