La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/11/2009 n.24631, ha deciso che le lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato hanno diritto al congedo parentale anche se nell'anno precedente il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate previsto dall'art. 63 del Dlgs 151/2001, non risulti soddisfatto a seguito del ricorso all'astensione obbligatoria dal lavoro.
In sostanza secondo i giudici di legittimità, il predetto requisito deve intendersi soddisfatto, in virtù di un'interpretazione tendente alla piena attuazione della tutela garantita dall'art. 31 della Cost., anche quando la lavoratrice non ha prestato attività lavorativa, ma ha fruito del congedo di maternità.