Agricoli: per la riduzione contributiva conta l’attività svolta dal lavoratore
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022, ha confermato che le agevolazioni contributive previste in agricoltura dall’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, hanno alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979.
Le misure della riduzione sono attualmente le seguenti:
- territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione pari al 75% della contribuzione datoriale;
- altre zone agricole svantaggiate: riduzione del 68% della contribuzione datoriale (comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999, e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:
- amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.
Ciò che rileva, in pratica, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
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