Agricoli: fissata la misura dei contributi obbligatori 2022
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 75 del 30 giugno 2022, ha reso nota la misura dei contributi obbligatori, dovuti per l’anno corrente, da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
In particolare, con riferimento alla contribuzione IVS, l’aliquota da applicare per l’anno 2022, comprensiva del contributo addizionale del 2%, è la seguente: 24% per tutti, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.
L’importo del contributo addizionale ex art. 17, L. 160/1975 è pari, per l’anno 2022, a € 0,69 a giornata. Il contributo annuo dovuto ai fini della copertura dell’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio rimane fissato nella misura di € 7,49. Il contributo dovuto per l’assicurazione INAIL resta fissato nella misura capitaria di € 768,50 per le zone normali e di € 532,18 per i territori montani e le zone svantaggiate.
L’INPS ricorda che il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.
Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio 2022 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza, cade di sabato), il 16 settembre 2022, il 16 novembre 2022 e il 16 gennaio 2023.
Infine, la circolare, a seguito dell’entrata in vigore del Registro Nazionale degli aiuti, prende in esame l’esonero contributivo destinato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni, di cui alla L. 160/2019 ed esteso ai nuovi iscritti nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Poiché detto esonero può essere fruito nei limiti degli aiuti de minimis, l’INPS precisa che nel registro gli “Esoneri CD/IAP under 40” concessi ai nuovi iscritti negli anni 2020-2021-2022 presentano la validità di applicazione dell’aiuto pari a due annualità, l’anno d’inizio attività previsto dalla norma e l’anno successivo. Dopo tale termine, essendo inibita la registrazione nel Registro SIAN e la conseguente verifica nelRegistro Nazionale Aiuti, non sarà possibile autorizzare l’accesso all’esonero. Considerati i tempi tecnici necessari agli adempimenti istruttori sopra descritti si raccomanda, pertanto, la tempestiva richiesta di accesso al beneficio nei termini indicati al punto 1 della circolare n. 59/2022.
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