L’INPS, con il messaggio n. 2766 dell’11 luglio 2022, ha reso noto di aver modificato il modulo telematico “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche di cui alla L. n. 234/2021.

Si ricorda, in proposito, che la legge di bilancio 2022 ha operato le seguenti modifiche:

  • ha esteso le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l’esonero può trovare applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
  • ha eliminato in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero;
  • ha previsto che le agenzie per il lavoro iscritte all'apposito albo informatico possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc. In tal caso, per ogni soggetto assunto a seguito della specifica attività di intermediazione, è riconosciuto all’agenzia il 20 per cento dell'incentivo in oggetto, che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro.

Il messaggio chiarisce che l’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive. Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive, secondo le indicazioni già fornite con il precedente messaggio n. 4099/2019.

Il messaggio riporta specifiche istruzioni riferite alle sole assunzioni effettuate a seguito dell’attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro, fornendo anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.