L’Inail ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la versione del 10 gennaio 2017 della Guida all’autoliquidazione 2016/2017, con alcune rilevanti modifiche, soprattutto con riferimento alle ipotesi di riduzione del premio assicurativo.

Le novità sono le seguenti:

  • Riduzione legge 147/2013 (16,61% per il 2016 e 16,48% per il 2017): premesso che per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio (ovvero dal 3 gennaio 2015) la riduzione si applica solo a seguito di avvenuta presentazione del modulo telematico 20 MAT, si specifica che l’accettazione di tale istanza è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva e all’assenza di cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
  • Riduzione edili (11,50% solo per il 2016): si specifica che la riduzione è subordinata anche alla insussistenza di cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 31.1.2015 (Durc online). Gli interessati devono trasmettere, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it. Inoltre, si precisa che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o PEC al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) la dichiarazione per benefici contributivi con cui autocertificano ai sensi dell’art. 8 comma 4, del DM 30.1.2015, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del predetto DM o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.
  • Riduzione per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne lagunari: si corregge la misura della riduzione, che è fissata nella misura del 50,30% per la regolazione 2016 e nella misura del 48,70% per la rata 2017 (anziché 50,30 per entrambe gli anni).
  • Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera: si precisa che le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 50,30% per la regolazione 2016 e del 48,70% per la rata 2017, per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.
  • Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo: si aggiunge che le riduzioni spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
  • Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9: anche in tal caso si precisa che la riduzione spetta a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
  • In tutte le ipotesi in cui la riduzione costituisce aiuto di Stato, si ricorda che l’entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con cui saranno effettuati i controlli necessari, è stata differita al 1° luglio 2017 dal c.d. Milleproroghe.