L’Agenzia delle entrate, con il Principio di diritto n. 8 del 21 aprile 2023, ha reso noto che il docente o il ricercatore che rientra in Italia, potrà fruire del beneficio fiscale di cui all’art. 44 della L. 78/2010, anche nel caso in cui svolga inizialmente un’attività di ricerca percependo un assegno, esente da Irpef, corrisposto a tal fine in attesa della futura stipula di un contratto di lavoro per il quale verrà retribuito con redditi tassabili e quindi agevolabili.

Come si ricorderà il citato art. 44 prevede che è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che, in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residente all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi, e vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza sul territorio italiano.

L’Agenzia delle entrate amplia l’ambito di applicazione della norma riconoscendo l’agevolazione anche a coloro che non hanno i citati requisiti soggettivi ma iniziano a svolgere la loro attività in Italia percependo un assegno di ricerca, prima della successiva assunzione.

In questo caso, la durata del periodo di godimento dell’agevolazione fiscale, pari a 6 anni, decorrerà a partire dal periodo d’imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l’avvio dell’assegno di ricerca.