Agevolabile il premio di risultato anche se ancorato al raggiungimento di un dato stabile
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 143 del 28/12/2018, ha precisato che il premio di risultato previsto da un accordo di secondo livello può fruire dell’imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell’art. 1, cc. 182 – 189 della Legge di Stabilità 2016, anche se lo stesso è ancorato al raggiungimento di un dato stabile costituito, per quanto concerne l’obiettivo della produttività, dall’indice di utilizzo degli impianti e per quanto riguarda l’obiettivo dell’efficienza, dal rapporto fra quanto prodotto e la media mensile del personale addetto alla produzione.
Infatti l’Agenzia delle entrate, considerata la ratio della norma volta a premiare i dipendenti delle aziende che registrino un incremento di produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione, e rilevato che l’istante espressamente attesta che, rispetto al periodo d’imposta precedente, la misurazione degli obiettivi di produttività ed efficienza, al termine del periodo congruo, hanno registrato un risultato incrementale, è dell’avviso che il premio di risultato erogato potrà godere del regime agevolativo previsto dalla citata legge di Stabilità 2016.
In relazione alla rideterminazione del premio di risultato in ragione dell’indice di prestazione individuale, l’Agenzia delle entrate fa presente che con la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la strutturazione del premio di risultato è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l’azienda deve raggiungere per rendere possibile l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi.
Più precisamente, la strutturazione del premio di risultato, che può essere ravvisata nelle previsioni contrattuali che stabiliscono i criteri e le condizioni per l’erogazione del premio ai lavoratori e l’ammontare loro spettante, risponde esclusivamente alle politiche retributive concordate con le organizzazioni sindacali.
La circostanza che il premio sia differenziato per i dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione della performance individuale, non si pone in contrasto con la condizione richiesta dalla legge per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (e, per i contratti stipulati dal 24 aprile 2017, anche dell’agevolazione contributiva), data dal conseguimento da parte dell’azienda di un risultato incrementale che può riguardare la produttività, o la redditività, o la qualità, o l’efficienza o l’innovazione.
Premesso che il risultato incrementale, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, deve essere conseguito dall’azienda che eroga il premio, l’Agenzia delle entrate è dell’avviso che nella fattispecie esaminata non osta all’applicazione dell’imposta sostitutiva l’attribuzione del premio di risultato differenziato, ovvero graduato in ragione del rapporto tra giorni di effettiva presenza al lavoro e giorni lavorabili nell’anno.
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