Il CCNL Dirigenti Agenzie Marittime, con l’Accordo del 13 settembre 2021, ha previsto (art. 22-bis), ha riconosciuto l'opportunità di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare contrattuale, anche incentivando l'utilizzo dei servizi di welfare di cui all'art. 51, c. 2, del TUIR, allo scopo di creare un contesto in cui il lavoro sia collocato in un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.

A tal fine sono assegnate al C.F.M.T. competenze di supporto ed organizzative in materia di welfare.

Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del CCNL il datore di lavoro può riconoscere un importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare. Qualora riconosciuto, il suddetto importo dovrà essere stanziato in pari misura a favore di tutti i dirigenti impiegati dal medesimo datore di lavoro.

Il suddetto importo verrà corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.

Il valore di cui sopra viene riconosciuto pro quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell'anno, sia con contratto a tempo Indeterminato che con contratto a termine, mentre non è riproporzionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part time.

Le Parti si sono, comunque, impegnate ad incontrarsi entro il mese di novembre 2021 per definire le modalità applicative dell’art. 22-bis del CCNL in esame.