Agenzie di viaggi e tour operator: prime indicazioni sull’esonero
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2712 del 6 luglio 2022, ha fornito le prime istruzioni sull’esonero contributivo, introdotto dal cd decreto Sostegni-ter, per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
Si tratta di in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Sono quindi interessati i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79. L’esonero, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022, è fruibile entro il 31 dicembre 2022e non riguarda i premi e i contributi dovuti all'INAIL.
Ai datori di lavoro interessati è stato attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”. A seguito dell’attribuzione del predetto codice, sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche finalizzate all’esatta quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Con successive istruzioni l’Istituto fornirà indicazioni in relazione al procedimento volto alla quantificazione dell’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro, in particolare per la compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). Il modulo consentirà anche al datore di lavoro di dichiarare di non avere superato - e, conseguentemente, di rispettare - i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.
Il documento di prassi ricorda che l’esonero è riconosciuto nel limite delle risorse disponibili. Il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro - per il periodo aprile 2022 - agosto 2022 – sarà individuato sulla base della totalità della platea dei beneficiari a cui sia stato attribuito il CA 2J e con riferimento al predetto limite di spesa. Resta inoltre fermo che l’esonero è fruibile nei limiti della contribuzione dovuta.
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