Agenzia entrate: precisazioni sulle novità fiscali della Finanziaria 2007
A cura della redazione
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 16/03/2007 n. 15E, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione delle nuove regole, introdotte dalla Finanziaria 2007, per la determinazione delle ritenute fiscali.
In particolare i principali chiarimenti possono così sintetizzarsi:
- Determinazione dell'imposta - Utilizzo del credito d'imposta per imposte pagate all'estero (art. 165 del TUIR): l'Agenzia delle Entrate precisa che dall'imposta netta si detrae l'ammontare del credito spettante, con l'avvertenza che, se l'ammontare dei crediti risulta superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
- Detrazioni d'imposta per coniuge a carico: la detrazione aggiuntiva a ? 690,00 (correttiva: redditi compresi tra ? 29.000 e ? 35.200) deve essere assunta nell'intero ammontare, senza essere rapportata al periodo in cui il coniuge è stato a carico.
- Detrazioni d'imposta per figli a carico: la maggiorazione spettante in ragione del numero dei figli si applica per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla maggiorazione stessa.
- Detrazioni per altri familiari a carico (art. 433 c.c.): la detrazione deve essere ripartita pro quota tra i soggetti che ne hanno diritto. L'affermazione pro quota comporta che la detrazione venga ripartita in misura uguale tra gli aventi diritto.
- Reddito complessivo di riferimento: il reddito complessivo del richiedente che determina l'ammontare delle detrazioni, è costituito dalla somme dei redditi, al lordo degli oneri deducibili, compreso il reddito imputabile all'abitazione principale.
- Detrazione lavoro dipendente: la detrazione minima (? 690, rapporto a tempo indeterminato, e ? 1.380, rapporto a tempo determinato), va rapportata al periodo di lavoro se il lavoratore non dichiara di non possedere altri redditi.
Il correttivo, previsto per i redditi tra ? 23.000 e ? 28.000, deve essere aggiunto dopo l'applicazione della formula che permette di determinare l'effettiva detrazione senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno.
- La richiesta delle detrazioni: il lavoratore può dichiarare il presumibile importo del reddito complessivo per l'anno cui si riferisce la detrazione e dovrà altresì dichiarare se ricorrono le circostanze per fruire delle detrazioni per i figli in misura del 100%.
- Detrazioni per extracomunitari: anche se non disciplinato espressamente dalla legge, per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, è necessario, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
- TFR e clausola di salvaguardia - Soggetto che la deve applicare: la verifica dell'aliquota più favorevole debba essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta, in sede di determinazione dell'imposta.