L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 7/05/2007 n.88, ha istituto il codice tributo "698T" da utilizzare per il versamento con il mod. F23 della maggiorazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi 1177 e 1178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Come si ricorderà l'art. 1, comma 1177, della legge Finanziaria 2007 ha disposto che gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1178 che dispone che l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Al fine di consentire il versamento, tramite modello "F23", delle somme dovute a titolo di maggiorazione delle sanzioni disposte dai citati commi, distinguendole da quelle previste antecedentemente all'entrata in vigore della richiamata legge 296/2006, l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "698T". In sede di compilazione del modello F23, il codice 698T deve essere esposto nel campo 11 (codice tributo), indicando nel campo 6 (codice ufficio) il codice della Direzione Provinciale del Lavoro, competente territorialmente, desumibile dalla tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari, riportata sul sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.