L'Agenzia delle entrate, con la circolare 17/04/2007 n.21E, ha precisato che a seguito della legge 296/2006 l'auto concessa ad uso promiscuo al dipendente costituisce reddito di lavoro nella misura del 30% (anzichè del 50% come previsto dal DL 262/2006) calcolata sulla base forfetizzata di 15 mila chilometri annui di percorrenza. Inoltre l'Agenzia ha precisato che l'applicazione delle norme più favorevoli ai fini delal determinazione dell'acconto di imposta deve essere intesa nell'ambito del reddito di lavoro dipendente come riferibile all'applicazione delle ritenute alla fonte. Nel caso in cui nei primi mesi del 2007 sono state effettuate ritenute nella misura del 50% anzichè in quella del 30% è possibile il recupero in sede di conguaglio. Medesimo discorso vale in sede di trattenute previdenziali del fringe benefit dove il sostituto d'imposta dovrà applicare la percentuale del 30% anzichè quella del 50%.