L’Agenzia delle Entrate, con la circolare (congiunta con il Ministero del Lavoro) n. 19/E del 10 maggio 2011, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati, nel 2011, ai lavoratori del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (art. 53 del D.L. n. 78/2010, conv. da L. n. 122/2010, e art. 1, comma 47, della L. n. 220/2010).
Secondo la normativa in esame, sono assoggettate ad imposta sostitutiva le sole somme che siano state erogate ai dipendenti del settore privato in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a determinare una maggiore produttività del lavoro. Per l’amministrazione finanziaria, è chiaro che la produttività che derivi da un’intesa collettiva opera sempre pro futuro, non potendo l’autonomia collettiva disporre della materia fiscale. Diversamente, si finirebbe per consentire alle parti sociali di aggirare la norma collegando la detassazione ai contratti collettivi nazionali e non già a quelli aziendali o territoriali, come invece prevede la disposizione di legge per il 2011.
L’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque, che, nel rispetto del criterio ordinario di tassazione, il datore di lavoro possa applicare l’imposta sostitutiva di cui sopra alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto aziendale ed in attuazione del contratto stesso. Le somme erogate nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta del 10%, anche se l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.
Infine, per ciò che concerne i sostituti d’imposta che, nei mesi di gennaio e febbraio, abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, l’Agenzia ha precisato che agli stessi non si applicano le relative sanzioni (art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000). È necessario, però, al contempo, che i suddetti sostituti effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro l’1.8.2011.