L'agenzia delle entrate ha precisato con la risoluzione 3/06/2005 n.74E che i gettoni di presenza ed i compensi erogati dalla Federazione italiana sportiva per i rapporti di cococo sono esclusi dal regime tributario agevolato previsto dall'art. 69, c.2, del TUIR e devono essere assoggettati a tassazione ordinaria quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'agenzia delle entrate motiva l'esclusione con il fatto che i gettoni di cui sopra non possono essere ricondotti nè nella previsione dell'art.67, c.1, lett.m) primo periodo del TUIR in quanto erogati per rapporti di cococo non direttamente finalizzati alal realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche nè nell'ambito applicativo del secondo periodo della stessa lettera m) in quanto i rapporti di cui trattasi sono resi nei confronti di una Federazione sportiva nazionale non compresa fra i soggetti espressamente individuati dalla norma. Infatti la stessa Agenzia ricorda che affinchè le somme erogate in attività sportive dilettantistiche possano beneficiare del regime tributario agevolato di cui all'art. 69 del TUIR è necessario che vengano soddisfatti due requisti: uno soggettivo in base al quale i rapporti di cococo devono essere resi nei confronti di società o associaizoni sportive dilettantistiche e l'altro oggettivo secondo il quale i servizi prestati dal collaboratore devono avere carattere amministrativo gestionale e essere di natura non professionale. Ne consegue che alle predette somme deve applicarsi la tassazione ordinaria quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.