L'Agenzia delle entrate con la circolare 16/05/2005 n.23E, ha precisato che ogni richiesta rivolta dal contribuente all'Ente deve essere qualificata naturalmente come interpello anche se non è stato dichiarato espressamente l'intento di avvalersi di questo istituto. In ogni caso deve essere tenuto distinto l'interpello da altri strumenti che possono essere utilizzati dal contribuente per risolvere i loro dubbi quali i call center, i contact center, gli sportelli fiscali, i servizi di risposta a quesiti anche via sms. Infatti questi ultimi sono nati allo scopo di corrispondere in tempo reale con celerità ed immediatezza alle domande di informazione e assitenza in senso stretto dei contribuenti. Ne consegue che questi non possono essere equiparati all'attività interpretativa prevista per l'interpello che implica un'indagine della giurisprudenza e dei precedenti di prassi amministrativa da valutare attentamente. L'Agenzia ricorda inoltre che l'interpello deve esserepreventivo, ossia deve essere proposto prima di porre in essere il comportamento o prima di dare attuazione a quanto forma oggetto dell'interpello, a pena di inammissibilità. Nel caso in cui però il comportamento o l'attuazione da parte del contribuente della norma che forma oggetto dell'interpello costituisceuna fattispecie destinata a riproporsi nel futuro l'istanza deve essere considerata ammissibile.