Agenti e rappresentanti: i contributi a Enasarco non sono totalizzabili né cumulabili
A cura della redazione
Enasarco ha pubblicato sul proprio sito internet, la sentenza n. 233449 del 27 settembre 2018 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito l’inapplicabilità degli istituti del cumulo e della totalizzazione alla contribuzione versata alla Fondazione dagli agenti e rappresentanti.
Secondo la Suprema Corte, infatti, i contributi versati ad Enasarco, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, hanno natura sia integrativa che obbligatoria.
È sulla base di tale considerazione che la stessa Corte di Cassazione ha constatato che i contributi previdenziali per gli agenti di cui agli artt. 1742-1752 c.c., versati all’Inps e all’Enasarco, riguardano necessariamente periodi lavorativi coincidenti e, pertanto, non sono fra loro totalizzabili né cumulabili.
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