Enasarco ha pubblicato sul proprio sito internet, la sentenza n. 233449 del 27 settembre 2018 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito l’inapplicabilità degli istituti del cumulo e della totalizzazione alla contribuzione versata alla Fondazione dagli agenti e rappresentanti.

Secondo la Suprema Corte, infatti, i contributi versati ad Enasarco, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, hanno natura sia integrativa che obbligatoria.

È sulla base di tale considerazione che la stessa Corte di Cassazione ha constatato che i contributi previdenziali per gli agenti di cui agli artt. 1742-1752 c.c., versati all’Inps e all’Enasarco, riguardano necessariamente periodi lavorativi coincidenti e, pertanto, non sono fra loro totalizzabili né cumulabili.