Agenti: l'accantonamento deducibile per competenza
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13506/2009, ha stabilito, mutando nuovamente orientamento rispetto al passato, che la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'accantonamento operato dalle imprese per l'indennità suppletiva corrisposta agli agenti, si ha per competenza e non per cassa.
Tale mutamento, ritiene la Suprema Corte (che considera l'accantonamento di cui sopra ricompreso tra quelli indicati dall'art. 105, comma 4, del Tuir) è dettato dal nuovo testo dell'art. 1751 C.C., come sostituito dal D.Lgs. 303/1991 in esecuzione della direttiva 86/653/CEE, che si applica a decorrere dall'1.1.1993.
È prevedibile, ora, che tale sentenza, che fissa come punto, a partire dal quale la deduzione per competenza non sarebbe più contestabile, l'anno 1993, determinerà un intervento dell'Agenzia delle Entrate. Ad esempio, andrebbero eliminati i passi della Circolare n. 42/E/07 che si riferiscono al periodo d'imposta 2004 e 2005, con conseguenze importanti sulle verifiche in corso e su quelle eseguite e non ancora definite.
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