L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 91828 del 12 maggio 2017, ha dettato le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti i redditi non dichiarati.

Gli elementi e le informazioni oggetto di comunicazione forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Tale ultimo istituto (come modificato dall’art. 1, c. 637, L. n. 190/2014), garantisce al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del DPR 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.