L'INPS, con la circolare n. 37 del 12 Marzo 2020, ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il DL 9/2020.

Per ciò che concerne la sospensione dei termini in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020, nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1.3.2020 (art. 5, DL 9/2020, art. 1 DM 24.2.2020), si precisa che la stessa riguarda anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’emergenza epidemiologica. Le aziende private con dipendenti e i committenti possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione. Nei casi di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori di cui al predetto allegato. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Destinatari della sospensione in commento sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: - i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); - i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); - i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

La sospensione riguarda anche:

- i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’INPS; - la decadenza ex art. 7,  c. 3, del D.lgs. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.

In riferimento alla sospensione contributiva prevista per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (art. 8 DL 9/2020, art. 1 DM 24.2.2020), si ricorda che la stessa opera per il periodo 2.3.2020 - 30.4.2020 e interessa i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale. In particolare:

- i datori di lavoro privati; - i lavoratori autonomi (commercianti); - i committenti obbligati alla Gestione separata.

La sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza previsto dall’art. 7, c. 3, del D.lgs. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione, e i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’INPS. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata, utilizzando sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).