L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021, ha chiarito che la sospensione dei versamenti delle ritenute disposta dall’art. 61, c. 1, del D.L. 18/2020 non è riferita anche alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, come invece disposto dal successivo art. 62 dello stesso decreto.

Si ricorda che il richiamato articolo 61 ha previsto, per i soggetti particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria Covid-19 (settori turismo, ristorazione, attività sportiva, …), la sospensione per i versamenti delle ritenute scadenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché dei contributi e dei premi. Nell’articolo non vi alcun riferimento alla sospensione delle addizionali regionale e comunale.

L’articolo 62, c. 2, della medesima disposizione, diversamente, ha sospeso i versamenti da autoliquidazione che scadevano tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.  Tale articolo ha richiamato tra le trattenute sospese anche quelle relative all’addizionale regionale e comunale.

Il disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020, unito al rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, insieme alla risonanza mediatica data alle “sospensioni dei versamenti” in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d’imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta.

Per tale motivo, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto solo ora di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.