L’Agenzia delle entrate, con la circolare 9/11/2012 n.42E, facendo seguito alle novità dettate dal DL 70/2011 (L. 106/2011) in materia di scheda carburante, ha ribadito che i soggetti passivi IVA potranno omettere la tenuta del documento, nel caso in cui effettuano il pagamento del carburante con la carta di credito, il bancomat  oppure le carte prepagate.
Affinchè gli interessati possano fare a meno della scheda carburante è necessario che gli strumenti elettronici di pagamento siano rilasciati dalle banche, dalle Poste Italiane, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di investimento, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, dalle società di gestione del risparmio  nonché da ogni altro operatore finanziario.
Rimangono escluse le carte fedeltà associate al contratto di netting in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Infatti il contratto di netting rientra nella più ampio concetto di somministrazione di beni ex art. 1559 c.c. e non può essere assimilato alla cessione di beni previste dal DPR 444/1997 che disciplina la scheda carburante.
Il nuovo sistema introdotto dal Decreto Sviluppo si pone come alternativa alla scheda carburante che continua d operare per coloro che effettuano il pagamento in contanti.
L’Agenzia delle entrate, precisa che non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto del carburante, potendo essere utilizzata anche per effettuare altri acquisti. In quest’ultimo caso è però necessario che le transazioni siano distinte al fine di consentire una separata individuazione.
Infine poiché le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali dedicati all’attività svolta, la circolare 42E/2012 ritiene che la carta utilizzata per l’acquisto del carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività svolta.