L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42 del 13 luglio 2023, ha disposto la riattivazione del codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto” (soppresso con precedente risoluzione 18/2023), per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’art. 3, commi 211 e seguenti, della L. 662/1996.

Allo scopo, si ricorda che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.

Ai sensi dell’art. 37, c. 49-bis, del D.L. 223/2006, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.