L’INPS, con il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, ha fornito ulteriori istruzioni operative in merito alla notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione.

Allo scopo, si ricorda che, secondo la normativa vigente, qualora il datore di lavoro non provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).