Abruzzo: istruzioni operative sulla sospensione dei contributi
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 21/04/2009 n.59, facendo seguito alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3753/2009 e 3754/2009 e al DPCM 16/04/2009 in merito alla sospensione dei termini a seguito del sisma che ha colpito la regione Abruzzo, ha precisato che i soggetti interessati al differimento del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 30/11/2009 sono i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.), residenti o con sede operativa o che esercitavano la propria attività in uno dei comuni terremotati alla data del 5 aprile u.s..
Oggetto della sospensione contributiva è sia la quota a carico azienda, sia la quota a carico lavoratore dato che la sospensione non può essere operata in maniera disgiunta.
Se il datore di lavoro ha già trattenuto dalla busta paga la quota a carico lavoratore deve versarla nei termini di legge se non vuole incorrere nelle sanzioni previste per le omissioni contributive.
L'INPS sottolinea che non sono sospesi gli adempimenti connessi al versamento, ma data la particolare situazione di gravità, gli interessati potranno effettuare le denunce telematiche e inviare il flusso E-mens entro il 30 novembre p.v.
In merito ai datori di lavoro che operano con il sistema DM 10, l'INPS ricorda che i contributi interessati dalla sospensione sono quelli riferiti ai periodi di paga da marzo 2009 a ottobre 2009.
L'importo dei contributi sospesi dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco del quadro D preceduto dal codice di nuova istituzione N954 e dalla dicitura "contr. Sosp. Ord. N.3754/2009".
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