Contributi e fisco
770/2004 semplificato: le operazioni straordinarie
A cura della redazione
Nei casi di operazioni straordinarie, comportanti passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, le istruzioni chiariscono in via preliminare che dovrà essere sempre rilasciata un'unica certificazione di lavoro dipendente (Cud) con conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e compilazione dei punti 48 e 49 della medesima (redditi erogati da altri soggetti).
Tale modalità di rilascio non sarà naturalmente applicabile laddove si verifichi un'interruzione del rapporto di lavoro con successiva riassunzione da parte di altro soggetto: vi saranno, in queste ipotesi, due distinte certificazioni, comprensive, l'una, dei redditi erogati fino al momento dell'interruzione nonché del Tfr liquidato, l'altra, dei redditi erogati successivamente a tale evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo qualora il dipendente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 23, comma 4, del Dpr n. 600/1973, nel qual caso il nuovo datore di lavoro dovrà riportare nella certificazione i redditi riguardanti l'intero periodo d'imposta con compilazione dei punti 48 e 49.
Venendo agli obblighi dichiarativi e alle modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2004 Semplificato) le istruzioni distinguono le seguenti situazioni:
Operazioni straordinarie con estinzione di società
Nel caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione di società senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione dovrà essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto della società estinta, relativamente al periodo dell'anno in cui questa ha effettivamente operato. In tal caso, nel frontespizio del modello, nel riquadro "altri soggetti", dovranno essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto, e, nei quadri che compongono la dichiarazione, il codice fiscale dello stesso. Il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione dovrà, invece, indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".
Nell'ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione dei soggetti preesistenti con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci), ovvero operazioni a esse assimilabili (trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), colui che succede nei precedenti rapporti sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta. La dichiarazione dovrà essere comprensiva anche del periodo dell'anno nel quale il soggetto estinto ha effettivamente operato. Nei casi delle citate operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del 2003 o nel 2004 prima della presentazione della dichiarazione modello 770/2004 Semplificato, il dichiarante dovrà procedere alla compilazione e all'invio dei dati delle comunicazioni relative alle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, a quelle di lavoro autonomo e provvigioni nonché, eventualmente, dei prospetti ST e SX.
Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni. In tale comunicazione, il dichiarante avrà cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del soggetto estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Tale ipotesi, ad esempio, può verificarsi nel caso in cui il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non ha presentato il modello 770/2004 a causa dell'avvenuta operazione societaria straordinaria che ne ha determinato l'estinzione.
Dovranno essere seguite inoltre le medesime modalità di compilazione della comunicazione nel caso di un dipendente che abbia cessato il rapporto di lavoro o sia stato collocato a riposo dal soggetto estinto in data anteriore l'operazione societaria straordinaria.
Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto a presentare la dichiarazione, dovrà essere trasmessa un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale". Analogamente si dovrà procedere, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente venga riassunto dal sostituto subentrante: quest'ultimo, infatti, è obbligato, in ogni caso, a effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente. Non dovrà, pertanto, essere evidenziato il codice fiscale dell'estinto nell'apposito rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", presente nella comunicazione.
Per quanto riguarda la compilazione della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il dichiarante dovrà esporre distintamente la situazione riferibile al proprio operato in qualità di sostituto d'imposta, avendo cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", e quella riferibile all'operato di ciascuno dei soggetti estinti che abbiano consegnato al percettore la certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, indicando, altresì, il codice fiscale del soggetto estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".
Relativamente all'eventuale trasmissione dei dati dei versamenti, dovranno essere compilati più prospetti ST per esporre distintamente le situazioni riferibili al dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Con riferimento a questi ultimi, il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2003 e la data di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento, a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni.
Per la compilazione del prospetto ST relativo a ogni soggetto estinto, il dichiarante deve indicare nello spazio di ciascun prospetto ST, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.
Nelle istruzioni si precisa che il prospetto SX, invece, è unico e dovrà riguardare sia i dati del dichiarante che quelli dei soggetti estinti.
Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione di società
Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l'estinzione di società, quali le trasformazioni (ad esempio, di società di capitali in società di persone, e viceversa), le scissioni parziali od operazioni a esse assimilabili (cessione o conferimento di una ditta individuale in una società di persone o di capitali, cessione d'azienda, conferimento in società di aziende o di rami di aziende, affitto o costituzione di usufrutto sulle medesime, passaggio nella gestione di servizi in concessione, trasferimento di personale dipendente tra società), la dichiarazione modello 770/2004 Semplificato dovrà essere compilata da tutti i soggetti intervenuti, poiché tali operazioni non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta.
Pertanto, ove le suddette operazioni abbiano comportato passaggio di personale dipendente, il sostituto d'imposta trasferente dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento del trasferimento; il sostituto d'imposta subentrante emetterà, a sua volta, una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 48 a 59, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Ciascun sostituto compilerà poi le restanti comunicazioni limitatamente alle somme da esso corrisposte.
Al riguardo, si rammenta che non realizza l'ipotesi di passaggio di dipendenti il distacco di personale presso altro datore di lavoro, permanendo sul sostituto che ha provveduto a distaccare il personale gli obblighi del sostituto d'imposta, anche con riferimento alle somme e valori corrisposti dal datore destinatario del distacco.
Successione mortis causa
Valgono in questa ipotesi le stesse regole previste per le operazioni societarie straordinarie comportanti estinzione di società. In particolare:
Qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione dovrà essere presentata da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato. In tal caso, nel frontespizio del modello, nel riquadro "persone fisiche", dovranno essere indicati i dati del sostituto d'imposta deceduto, e, nei quadri che compongono la dichiarazione, il codice fiscale dello stesso; l'erede che sottoscrive la dichiarazione, dovrà invece indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".
Nel caso di successione mortis causa avvenuta nel periodo d'imposta 2003, o nel 2004 ante presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo avrà l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto. Valgono al riguardo le modalità di compilazione previste per le operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione dei soggetti preesistenti con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (fusione, scissione totale, eccetera).
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