770: aggiornate le istruzioni con i nuovi codici relativi alle sospensioni dei versamenti
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la nota 14/07/2021, ha comunicato che sono stati aggiornati il mod. 770 e le relative istruzioni, prevedendo l’inserimento di nuovi codici relativi alle sospensioni dei versamenti dovuti a disposizioni adottate nel periodo Covid-19, da indicare nei quadri ST e SV.
Più precisamente nella seconda sezione del quadro ST, che deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti, è stata eliminata la fattispecie prima presente nell’elenco puntato riguardante il versamento del credito del premio di cui al DL 18/2020 recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Sempre riguardo al quadro ST sono stati implementati i codici da indicare nel punto 15. Più precisamente sono stati aggiunti i seguenti codici:
9 - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto dall’art. 78, c. 2-quinquiesde-cies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
10 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)
11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole trai versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali trai versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno2021 (SOLO SECONDA SEZIONE).
Sono state modificate anche le istruzioni per la compilazione del quadro SV. In particolare sono stati aggiunti due nuovi codici da indicare nel punto 15. Si tratta dei seguenti codici:
11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole trai versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del1° giugno 2021.
12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.
A tal proposito sono state aggiornate anche le sezioni “ATTENZIONE” prevedendo che tutti i codici citati (inclusi quelli nuovi) sono stati introdotti in ottemperanza alle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
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