L’INPS, con ilo messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, ha fornito istruzioni operative in merito alla contribuzione agevolata applicabile ai lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello), prorogata, dall’art. 1, c. 240, lett. b), della L. 232/2016, fino al 31.12.2017.

Innanzi tutto, si ricorda che, per i lavoratori assunti con la tipologia contrattuale di cui sopra, l’art. 32, c. 1, D.Lgs. 150/2015, dispone che:

  1. non trova applicazione il contributo di licenziamento;
  2. l’aliquota contributiva della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5%;
  3. è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI (1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali), nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30% della medesima retribuzione imponibile).

In particolare, per ciò che concerne l’aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 5%, si rileva che la stessa deve essere applicata ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati a decorrere dal 24.9.2015, per la durata contrattuale. Detto regime contributivo si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale.  Conseguentemente, non è ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (ex art. 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006).

L’Istituto precisa, inoltre, che nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

Si ricorda, inoltre, che

  • L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione;
  • Per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato (11,61%);
  • Ai contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente al 24.9.2015, si applica l’ordinario regime contributivo (11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali);
  • Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo (non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa).

Da ultimo, con riferimento allo sgravio contributi totale (100% per i primi tre anni di contratto) previsto, per i contratti di apprendistato stipulati tra l’1.1.2012 e il 31.12.2016 ex art. 22, c. 1, L. 183/2011, l’INPS chiarisce che, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24.9.2015 ed il 31.12.2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all’art. 32 del D.Lgs. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 22 della L. 183/2011). Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi.

Da ciò deriva che il datore di lavoro, in possesso di tutti i necessari requisiti, ha legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla L. 183/2011; qualora, però, la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in discorso, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del D.Lgs. 150/2015 per il periodo residuo.