Contributo minimo APE: vanno denunciate tutte le ore alle diverse Casse edili
A cura della redazione
La CNCE, sul proprio sito internet, il 15 giugno 2016, in merito al calcolo del contributo minimo APE nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse Edili (su cui si era già espressa con la comunicazione del 7/06/2016), ha ricordato che il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia mensile l'iscrizione del dipendente anche presso un'altra Cassa Edile e indicare il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi "LV_AltraCassa" e "OreAG_DichAltreCE" previsti dal tracciato record CNCE.
In caso di dichiarazione di iscrizione ad altra Cassa, l'impresa è comunque tenuta ad indicare le ore denunciate alla stessa. Di conseguenza, la compilazione di tale campo deve essere resa obbligatoria nelle denunce di tutte le Casse Edili.
La nota precisa inoltre che le ore denunciate ad altre Casse Edili rilevano ai fini del calcolo delle 80 ore complessivamente utili per l'esenzione dall'applicazione del contributo minimo APE (insieme alle ore per malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti). A tal fine è necessario che vengano adeguate le procedure utilizzate dai vari sistemi di trasmissione telematica delle denunce.
Se non viene attivata tale esenzione, i richiamati sistemi informatici dovranno considerare virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell'applicabilità del contributo minimo ed, eventualmente, del calcolo dell'integrazione dovuta.
Per comprendere meglio la portata dell’intervento della CNCE vengono proposti i seguenti esempi:
Esempio A:
- Ore Cassa Edile = 100
- Ore altra Cassa Edile = 60
- Ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 160
- 160 ore per 10 euro retribuzione oraria = 1.600 euro di retribuzione imponibile
- 3,5% su 1.600 euro = 56 > 35 euro
- nessuna richiesta di integrazione
Esempio B:
- ore Cassa Edile = 80
- ore altra Cassa Edile = 10
- ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 90
- 90 ore per 10 euro retribuzione oraria = 900 euro di retribuzione imponibile
- 3,5% su 900 euro = 31,5 euro < 35 euro
- richiesta di integrazione di 3,5 euro
In questo caso l’impresa versa l’integrazione solo alla prima Cassa, mentre nell’altra Cassa si prende atto che le ore denunciate alla prima esentano l’impresa dal pagamento del contributo minimo.
Qualora, infine, il citato calcolo non determini l'esenzione dal pagamento del contributo minimo e al contempo la procedura comporti la possibilità di una doppia richiesta di integrazione (ad esempio in caso di denuncia di 40 ore a ciascuna Cassa Edile) la CNCE ritiene non evitabile, anche in relazione al ridotto numero di casi possibili, che la risoluzione del problema avvenga attraverso un rapporto diretto tra le Casse Edili interessate.
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