5 anni per correggere il maggiore debito d’imposta versato nel Regno Unito
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 97 del 19 gennaio 2023, ha precisato che il contribuente che ha versato all’estero le imposte e le ha erroneamente recuperate in Italia in sede di dichiarazione dei redditi, ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentala la dichiarazione dei redditi da correggere, per presentarne una integrativa.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un lavoratore dipendente con residenza nel Regno Unito, aveva svolto attività lavorativa per un certo periodo nel Paese anglosassone per la quale il datore di lavoro aveva effettuato le ritenute alla fonte.
Detto datore di lavoro ha poi dovuto effettuare un conguaglio, l’anno successivo, poiché si era incrementata la base imponibile e l’aliquota media da applicare era risultata più elevata.
Il lavoratore ha riportato nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia, sia i redditi prodotti nel nostro Paese di quelli conseguiti nel Regno Unito, evidenziando però solo le imposte trattenute prima del conguaglio effettuato dal datore di lavoro.
Il lavoratore ha così chiesto all’Agenzia delle entrate se poteva portare in detrazione dalle imposte italiane anche le ritenute d’imposta effettuate dal datore di lavoro britannico dopo le operazioni di conguaglio.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che per effetto della convenzione contro le doppie imposizioni, per le imposte pagate all’estero, il lavoratore matura un credito d’imposta da operare secondo le modalità identificate dall’art. 165 del TUIR, ha sottolineato che per recuperare le ritenute indebitamente subite/operate è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentala la dichiarazione dei redditi da correggere.
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