15° Forum Lavoro: non è necessario il DURC per fruire della detassazione dei premi
A cura della redazione
La Fondazione Studi dei CDL ha pubblicato le risposte che l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’ANPAL hanno reso durante il 15° Forum Lavoro tenutosi nel mese di maggio 2017 in materia di: welfare aziendale, regime sanzionatorio per la somministrazione di lavoro irregolare, nuove regole sulle compensazioni, procedura telematica per la presentazione dell’istanza di CIGO e applicazione del bonus occupazione SUD.
Per quanto riguarda la fruizione del regime fiscale agevolato per il welfare aziendale, l’INL ha sottolineato che non è necessario il rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, c. 1175 della L. 296/2006, tra i quali il possesso del DURC regolare.
Inoltre i contratti legittimati a definire la base imponibile, anche ai fini della sottrazione dei trattamenti welfare dal suo calcolo, sono quelli previsti dall’art. 51 del D.lgs. 81/2015 che li identifica nei contratti collettivi nazionali di lavoro, negli accordi interconfederali e nei contratti collettivi territoriali e aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
In merito al regime sanzionatorio previsto in caso di intermediazione illecita, il vero deterrente non sono tanto le sanzioni amministrative, quanto piuttosto la solidarietà per i trattamenti economici e contributivi tra committente e appaltatore e il rischio che il lavoratore richieda che il rapporto di lavoro sia ricondotto in capo al committente stesso.
Per quanto riguarda il lavoro agile (DDL approvato dal Parlamento in attesa di pubblicazione sulla G.U.) si precisa che la stipula per iscritto ai fini della regolarità amministrativa debba essere intesa nel senso che la forma scritta è necessaria per eseguire gli adempimenti nei confronti della p.a.
Gli esperti sono intervenuti anche sull’istituto della compensazione dei crediti tributari. In particolare è stato evidenziato che se le imposte sui redditi devono essere compensate con quelle IVA, l’operazione può avvenire solo dopo che è stata presentata la dichiarazione IVA. Invece, in caso di altre imposte, non è necessaria questa presentazione anticipata. Il visto per i crediti può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno.
Si precisa che il bonus 80 euro è escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate perché non si è di fronte ad imposte, ma a qualcosa che è stato anticipato al contribuente da parte del sostituto d’imposta e che viene semplicemente restituito.
Così come sono esclusi dai servizi telematici i crediti rimborsati ai dipendenti per la liquidazione del mod. 730.
Alcune risposte sono state fornite anche riguardo alla valorizzazione in anagrafica azienda dell’unità produttiva al fine di fruire degli ammortizzatori sociali. L’INPS ribadisce che l’adempimento non è un obbligo la cui violazione prevede sanzioni, ma semplicemente si tratta di un onere, che però rappresenta un elemento essenziale affinché l’azienda possa correttamente avvalersi del trattamento di integrazione salariale.
L’INPS ricorda inoltre che in caso di cantieri edili di durata superiore a 30 giorni, ma senza impiego continuativo di maestranze non è necessario valorizzare l’unità produttiva.
Per quanto riguarda il file CSV da allegare l’istanza di CIGO, l’Istituto previdenziale ha annunciato che a breve entreranno in vigore due novità: la prima consiste nell’eliminazione di alcune colonne del file stesso riferite ai dati aziendali di cui all’art. 8, c. 1 del Dlgs 148/2015; la seconda consiste nell’implementazione delle procedure informatiche, che entro la fine dell’anno consentirà l’eliminazione del file e di conseguenza il prelievo dei dati direttamente dal flusso Uniemens.
Infine in merito al bonus occupazione SUD, l’ANPAL sottolinea che nell’istanza che il datore di lavoro privato presenta deve essere indicato l’ammontare degli aiuti di Stato di cui si è fruito e/o si sta fruendo, al netto dell’eventuale concessione del medesimo incentivo che di fatto non è ancora stata autorizzata.
L’ammontare dell’agevolazione per cui si è presentata istanza deve essere tenuta in considerazione ex ante ai fini del calcolo dell’importo massimo degli aiuti di Stato di cui il datore di lavoro fruirebbe nel caso di accoglimento dell’istanza medesima da parte dell’INPS.
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