RINNOVATO IL CCNL PANIFICATORI CONFCOMMERCIO/CONFESERCENTI
A cura della redazione
Il 18 luglio 2024 si sono incontrate le parti ASSIPAN CONFCOMMERCIO, ASSOPANIFICATORI FIESA CONFESERCENTI e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL per stipulare l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL della Panificazione.
Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:
Aziende artigianali |
|||||
Livelli |
Par. |
Paga base |
|||
1.2.2024 |
1.7.2024 |
1.11.2025 |
1.9.2026 |
||
Gruppo A: Addetti alla panificazione |
|||||
A1 S |
193 |
1.915,85 |
1.948,23 |
2.028,54 |
2.107,55 |
A1 |
170 |
1.749,86 |
1.778,39 |
1.849,12 |
1.918,72 |
A2 |
149 |
1.599,66 |
1.624,66 |
1.686,66 |
1.747,66 |
A3 |
128 |
1.439,30 |
1.460,77 |
1.514,04 |
1.566,44 |
A4 |
113 |
1.333,06 |
1.352,02 |
1.399,04 |
1.445,31 |
Gruppo B: addetti alla vendita, distribuzione e amministrazione |
|||||
B1 |
188 |
1.880,18 |
1.911,72 |
1.989,95 |
2.066,92 |
B2 |
126 |
1.429,83 |
1.450,97 |
1.503,40 |
1.554,98 |
B3 S |
118 |
1.367,22 |
1.387,02 |
1.436,12 |
1.484,43 |
B3 |
112 |
1.326,27 |
1.345,06 |
1.391,66 |
1.437,52 |
B4 |
100 |
1.235,28 |
1.252,06 |
1.293,67 |
1.334,61 |
Panifici ad indirizzo produttivo industriale |
|||||
Livelli |
Par. |
Paga base |
|||
1.2.2024 |
1.7.2024 |
1.11.2025 |
1.9.2026 |
||
I |
200 |
2.173,64 |
2.269,18 |
2.364,72 |
2.458,99 |
II |
184 |
2.042,99 |
2.130,89 |
2.218,79 |
2.305,51 |
III A |
169 |
1.921,23 |
2.001,96 |
2.082,70 |
2.162,35 |
III B |
157 |
1.822,31 |
1.897,31 |
1.972,31 |
2.046,31 |
IV |
133 |
1.616,69 |
1.680,22 |
1.743,76 |
1.806,45 |
V |
119 |
1.494,88 |
1.551,73 |
1.608,58 |
1.664,67 |
VI |
100 |
1.338,48 |
1.386,25 |
1.434,02 |
1.481,15 |
Contingenza: conglobata nella paga base. |
Una tantum
UNA TANTUM PER I LAVORATORI DI PANIFICI ARTIGIANI
Viene definito dalle Parti un importo una tantum a copertura del periodo 31.1.2023 - 1.2.2024 (data in cui è stata erogata la prima tranche di aumento AFAC). L'importo spetta ai lavoratori in forza alla data del 18.7.2024 ed è pari a € 100,00 erogato in due soluzioni:
- la prima pari ad € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2024;
- la seconda pari a € 50,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2024.
Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R.
Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31.1.2023 – 1.2. 2024 nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.
UNA TANTUM PER I LAVORATORI DI PANIFICI AD INDIRIZZO INDUSTRIALE
Viene definito dalle parti un importo una tantum a copertura del periodo 31.1.2023 - 1.2.2024 (data in cui è stata erogata la prima tranche di aumento AFAC). L'importo spetta ai lavoratori in forza alla data del 18.7.2024 ed è pari a € 160,00 erogato in due soluzioni:
- la prima pari ad € 80,00 con la retribuzione del mese di agosto 2024;
- la seconda pari a € 80,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2024.
Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R.
Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31.1.2023 - 1.2.2024 nonché, per i lavoratori a tempo parziale - sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.
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