RINNOVATO IL CCNL LEGNO E ARREDAMENTO INDUSTRIA
A cura della redazione
Il 20 giugno 2023 si sono incontrate le parti FEDERLEGNO ARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL per stipulare l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL di Lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali.
Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:
Categoria |
Paga base |
Contingenza |
1.7.2023 |
||
AD3 |
2.330,21 |
531,91 |
AD2 |
2.275,98 |
531,91 |
AD1 |
2.164,70 |
529,75 |
AC5 |
2.054,02 |
527,94 |
AC4 |
1.888,07 |
525,22 |
AC3-AC2-AS4 |
1.722,08 |
522,41 |
AS3 |
1.639,62 |
521,02 |
AC1-AS2 |
1.556,03 |
518,45 |
AE4-AS1 |
1.489,49 |
517,76 |
AE3 |
1.406,48 |
516,53 |
AE2 |
1.323,47 |
514,79 |
AE1 |
1.113,43 |
512,16 |
EDR: € 10,33. |
Una tantum
A copertura ed in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2023, verrà riconosciuto, a partire dal mese di luglio 2023, un aumento dei minimi pari ad € 102,20 lordi al parametro 100- Tale incremento assorbe tutti gli anticipi su futuri incrementi contrattuali comunque denominati, definiti a livello aziendale.
Ai lavoratori in forza alle date di erogazione come sotto specificate verrà erogata una somma Una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, che tiene conto anche degli incrementi di produttività avvenuti nel settore, del valore di € 600,00 lordi, a copertura del periodo 1.1.2023 – 30.6.2023.
La suddetta somma verrà erogata in due tranche, rispettivamente di € 300,00 lordi e € 300,00 lordi, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2023 e la seconda con la retribuzione del mese di marzo 2024.
Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuta).
Gli importi saranno riproporzionati, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo in essere risultante dal contratto individuale.
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