Il 31 maggio 2023 si sono incontrate le parti ASSOLOGISTICA e MANAGERITALIA per stipulare l’Accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali ed aereoportuali.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Dirigenti

Minimo

Superminimo contrattuale

1.12.2023

1.7.2024

1.7.2025

Assunti o nominati fino al 30.11.1997

3.064,00

2.422,15

2.572,15

2.722,15

Assunti o nominati dall'1.12.1997 al 31.3.1998

2.221,00

2.267,22

2.417,22

2.567,22

Assunti o nominati dall'1.4.1998 all'1.2.2000

2.221,00

2.163,93

2.313,93

2.463,93

Assunti o nominati dal 2.2.2000 al 30.6.2000

2.221,00

2.060,63

2.210,63

2.360,63

Assunti o nominati dall'1.7.2000 al 31.12.2000

2.221,00

1.854,05

2.004,05

2.154,05

Assunti o nominati dall’1.1.2001 al 31.12.2001

2.221,00

1.724,94

1.874,94

2.024,94

Assunti o nominati dall’1.1.2002 al 29.6.2004

2.221,00

1.570,00

1.720,00

1.870,00

Assunti o nominati dal 30.6.2004 al 31.12.2004

2.221,00

1.295,00

1.445,00

1.595,00

Assunti o nominati dall’1.1.2005 al 31.12.2005

2.221,00

1.170,00

1.320,00

1.470,00

Assunti o nominati dall’1.1.2006 al 19.10.2007

2.221,00

1.050,00

1.200,00

1.350,00

Assunti o nominati dal 20.10.2007 al 31.12.2007

2.320,00

900,00

1.050,00

1.200,00

Assunti o nominati dall’1.1.2008 al 6.10.2010

2.450,00

750,00

900,00

1.050,00

Assunti o nominati dal 7.10.2010 al 31.12.2010

2.700,00

650,00

800,00

950,00

Assunti o nominati dall’1.1.2011 al 31.12.2012

3.000,00

500,00

650,00

800,00

Assunti o nominati dall’1.1.2013

3.500,00

150,00

150,00

150,00

Elemento di maggiorazione: € 523,47. Non spetta ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 1.9.1995.

Indennità di funzione: € 154,94. Spetta solo ai dirigenti cui è affidata l’intera responsabilità della gestione dell’azienda.

Gli accordi economici 3.12.1997, 1.2.2000, 20.11.2001, 29.6.2004, 19.10.2007, 6.10.2010, 23.12.2016 e 31.5.2023 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina. Gli ultimi 3 aumenti stabiliti dall’Accordo 31.5.2023 (€ 150,00 dall’1.12.2023; € 150,00 dall’1.7.2024; € 150,00 dal’1.7.2025) potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, solo da incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende successivamente al 31.12.2019, se concessi con clausola espressa di assorbibilità.

La retribuzione minima mensile d’ingresso non potrà essere inferiore a: € 3.500,00 a decorrere dall’1.1.2013; € 3.650,00 a decorrere dall’1.12.2023; € 3.800,00 a decorrere dall’1.7.2024 e a € 3.950,00 a decorrere dall’1.7.2025.

 

 

 

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo 1.1.2022 – 31.12.2022, ai dirigenti in forza al 31.5.2023, verrà corrisposto un importo una tantum di € 1.000,00 lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches, secondo le seguenti scadenze: € 500,00 con la retribuzione di luglio 2023; € 500,00 con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1.1.2022-31.12.2022, in forza al 31.05.2023, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo medesimo.

L’importo di cui sopra non è utile agli effetti del computo del TFR né di alcun titolo contrattuale, né di alcun altro istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto