Il 22 marzo 2024 si sono incontrate le parti CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL per stipulare l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nelle tabelle allegate:

 

Livello

Minimi

Contingenza

1.4.2023

1.4.2024

1.3.2025

1.11.2025

1.11.2026

1.2.2027

Q

1.948,73

2.070,27

2.122,36

2.183,13

2.243,90

2.313,34

540,37

I

1.755,41

1.864,89

1.911,81

1.966,55

2.021,29

2.083,84

537,52

II

1.518,43

1.613,13

1.653,72

1.701,07

1.748,42

1.802,53

532,54

III

1.297,84

1.378,78

1.413,47

1.453,94

1.494,41

1.540,66

527,90

IV

1.122,46

1.192,46

1.222,46

1.257,46

1.292,46

1.332,46

524,22

V

1.014,11

1.077,35

1.104,45

1.136,07

1.167,69

1.203,83

521,94

VI

910,44

967,22

991,55

1.019,94

1.048,33

1.080,78

519,76

VII

779,47

828,08

848,91

873,22

897,53

925,31

517,51

Operatori di vendita

1^ categoria

1.059,56

1.125,64

1.153,96

1.187,00

1.220,04

1.257,80

530,04

2^ categoria

887,96

943,44

967,22

994,96

1.022,70

1.054,40

526,11

Ai lavoratori del liv. VII compete un ulteriore importo di € 5,16 quale elemento distinto della retribuzione.

 

Una tantum

Ad integrazione del Protocollo Straordinario di settore del 12.12.2022, le Parti intendono completare l’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, esclusivamente ai lavori in forza alla data del 22.3.2024, con la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo una tantum pari ad € 350,00 lordi sul IV livello, riparametrato per gli altri livelli.

Ai fini del computo di tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo 1.1.2022 – 31.3.2023.

Tale importo verrà erogato in due tranches: la prima pari ad € 175,00 con la retribuzione del mese di luglio 2024; la seconda, pari ad € 175,00, con la retribuzione di luglio 2025.

Agli apprendisti in forza alla data del 22.3.2024 sarà erogato a titolo do una tantum, l’importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al CCNL 30.7.2019 con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo forfettario una tantum sarà inoltre riproporzionato per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo 1.1.2022 – 31.3.2023.

L’importo una tantum non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, compreso il TFR.

Gli importo eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum. Pertanto, tali importi erogati dal 1° gennaio 2022, dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

Con l’erogazione dell’una tantum e tenuto conto di quanto previsto dal sopraccitato Protocollo, le Parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile all’intero periodo di carenza contrattuale (1.1.2020 – 31.3.2023).

 

Livello

1.7.2024

1.7.2025

Q

€ 303,81

€ 303,81

I

€ 273,67

€ 273,67

II

€ 236,73

€ 236,73

III

€ 202,34

€ 202,34

IV

€ 175,00

€ 175,00

V

€ 158,11

€ 158,11

VI

€ 141,95

€ 141,95

VII

€ 121,53

€ 121,53

O.V. 1° Cat.

€ 165,20

€ 165,20

O.V. 2° Cat.

€ 138,69

€ 138,69