Il 18 luglio 2023 si sono incontrate le parti FEDERRETI, ACAP, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FEDERAZIONE UGL VIABILITA’ E LOGISTICA, SLA-CISAL per stipulare l’Accordo di rinnovo per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Livelli

Par.

Minimi

E.D.R.

Contingenza

1.8.2023

1.1.2024

1.8.2024

1.1.2025

A

235

2.795,70

2.875,09

2.922,73

3.033,88

118,89

539,82

A1

210

2.498,30

2.569,25

2.611,82

2.711,14

65,18

533,72

B

185

2.200,85

2.263,35

2.300,85

2.388,35

81,34

529,40

B1

169

2.010,56

2.067,65

2.101,91

2.181,84

40,28

525,33

C

148

1.760,70

1.810,70

1.840,70

1.910,70

46,17

522,02

C1

135

1.606,06

1.651,67

1.679,03

1.742,88

51,90

519,97

D

100

1.189,65

1.223,43

1.243,70

1.291,00

50,61

514,29

Contingenza: valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

 

 

Una tantum

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 18.7.2023 verrà corrisposto, a copertura del periodo 1.7.2022 – 30.6.2023, un importo forfettario lordo pro-capite nelle misure di seguito riportate:

 

Livelli

importo

Livelli

importo

A

1.111,49

C

700,00

A1

993,24

C1

638,51

B

875,00

D

472,97

B1

799,32

 

 

 

Tali importi, corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2023, verranno proporzionalmente determinati, in funzione dei mesi di servizio prestati nel periodo 1.7.2022 – 30.6.2023.

Per il personale assunto a tempo parziale tali importi verranno erogati nella misura del 60% (elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese in caso di prestazione su base annua, risulti superiore a 80 ore).

L'importo una tantum non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del TFR.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.7.2022 – 30.6.2023, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico azienda, sono considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.

Con riferimento al medesimo periodo 1.7.2022 – 30.6.2023 e con le medesime modalità di cui sopra, le Parti convengono inoltre di assegnare alla contrattazione di secondo livello l’importo di € 300,00 una tantum in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato alla data del 18.7.2023, da destinare a forme di welfare ai sensi delle normative vigenti.