Il 25 ottobre 2023 si sono incontrate le parti ASSOHANDLERS, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, per stipulare il Rinnovo CCNL del trasporto aereo, Sezione Handlers.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Livelli

Par.

Minimi

EDR

Contingenza

1.1.2024

1.7.2025

1.6.2026

1S

270

1.752,65

1.814,02

1.883,05

33,85

536,70

1

245

1.590,37

1.646,05

1.708,70

31,46

533,12

2A

224

1.454,05

1.504,96

1.562,23

29,45

530,07

2B

210

1.363,17

1.410,90

1.464,60

28,11

527,39

3

195

1.265,80

1.310,12

1.359,98

26,67

524,52

4

176

1.142,47

1.182,47

1.227,47

24,85

522,19

5

166

1.077,56

1.115,28

1.157,73

23,90

520,40

6

156

1.012,64

1.048,10

1.087,98

22,94

518,79

7

140

908,78

940,60

976,39

21,41

516,28

8

126

817,90

846,54

878,76

20,07

513,95

9

100

649,13

671,86

697,43

17,57

509,83

EDR: riconosciuto al personale a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato. Verrà corrisposto per 12 mensilità annue e senza effetti sugli altri istituti/elementi retributivi contrattuali o di legge, fatta eccezione per il TFR.

Contingenza: valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

 

 

Una Tantum

 

Per compensare il mancato rinnovo della parte economica nel periodo di vacanza contrattuale, le aziende si impegnano ad erogare a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 25.10.2023, a condizione che il rapporto permanga sino alla data di erogazione, un importo economico una tantum pari ad € 500,00 lordi o, in alternativa, a scelta del lavoratore manifestata per iscritto all’azienda, un importo a titolo di welfare aziendale pari ad € 650,00 lordi.

Ove il lavoratore opti per l’Una tantum, l’importo sarà corrisposto nel mese di dicembre 2023; ove opti invece per il welfare aziendale, l’importo di € 650,00 lordi potrà essere fruito nell’anno 2024.

Tali somme verranno riproporzionate rispetto al 1° dicembre 2023 in caso di assunzione a tempo indeterminato successiva al 1° luglio 2017 (a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero).