Zone rosse: le istruzioni per fruire del nuovo bonus baby sitting
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020, ha fornito istruzioni operative in merito al bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 (c.d. zone rosse).
L’art. 14 del D.L. 149/2020 ha previsto il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La misura trova applicazione nelle aree del territorio nazionale (c.d. zone rosse) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. I beneficiari sono i genitori degli alunni di tali scuole, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995, o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tenuto conto delle ordinanze del Ministro della Salute che sono state adottate nel rispetto del DPCM sopra citato, le aree del territorio nazionale interessate dalla misura sono le seguenti:
- Calabria
- Lombardia
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Provincia autonoma di Bolzano
- Campania
- Toscana
- Abruzzo
Il bonus è riconosciuto, alternativamente, ai genitori lavoratori come sopra individuati. Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una c.d. “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata.
La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il bonus in argomento, analogamente ai precedenti bonus similari, viene erogato mediante Libretto Famiglia di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017). Possono essere remunerate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.
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