Zone Franche Urbane, divieto di compensazione e apposizione del visto di conformità
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36E del 3 aprile, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità di alcuni limiti alle compensazioni effettuate per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che operano nella zone franche urbane (ZFU).
In particolare, si ricorda che l’obbligo di apporre il visto di conformità e il divieto di compensare i crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per importi superiori a 1.500 euro, riguardano esclusivamente le compensazioni “orizzontali” e non quelle “verticali” (ancorché effettuate mediante la delega di versamento) e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta.
Riproduzione riservata ©