Whistleblowing: Resta punibile il segnalatore che commette illeciti
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9148 del 31 marzo 2023, ha deciso che il dipendente che segnala illeciti commessi da altri colleghi rimane comunque sanzionabile per le proprie violazioni, poiché l’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 (c.d. disciplina del whistleblowing) non esime da responsabilità chi commette una illecito disciplinare per il solo fatto di denunciare l’opera di altri colleghi.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, un’infermiera professionale presso un complesso ospedaliero era stata sanzionata con la sospensione per 4 mesi, non essendo stata autorizzata, per avere svolto attività presso un ente privato per circa 8 anni e con introiti per circa 28.000 euro.
La lavoratrice ha impugnato la sanzione, ma sia il tribunale del lavoro in primo grado, sia la Corte d’appello, hanno rigettato le doglianze.
E’ stato così proposto ricorso presso la Corte di Cassazione che ha ritenuto di condividere la decisione del giudice di merito, ribadendo che la norma sul wistleblowing è finalizzata a salvaguardare il dipendente che segnala illeciti altrui da eventuali sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari e da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia.
Detta norma però non costituisce un esimente per gli autonomi illeciti che il lavoratore, da solo o in concorso con altri responsabili, ha commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell’apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo.
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