In data 2/11/2017, Confcommercio Treviso e le parti sociali hanno sottoscritto un’intesa sul welfare contrattuale territoriale per le aziende della provincia di Treviso che applicano il CCNL terziario, distribuzione e servizi. L’accordo si pone in continuità con l’intesa regionale siglata il 25/7/2017 con cui si era stabilita per le parti sociali la possibilità di ricercare la copertura economica per le misure di welfare territoriale rinvenendola anche tra gli elementi di retribuzione, aggiuntivi rispetto al CCNL e che siano frutto di contrattazione territoriale. Lo stesso ha individuato le voci retributive che possono essere sostituite dalle prestazioni welfare.

L’intesa si applica (in via sperimentale per il triennio 2018-2020) alle aziende di qualsiasi dimensione, che applichino integralmente il predetto CCNL e che non prevedano l’erogazione di elementi economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dallo stesso contratto collettivo derivanti da contrattazione aziendale, in riferimento a tutte le sedi ubicate nella provincia di Treviso.

In particolare, a partire dal 1/1/2018, le aziende sono tenute a mettere a disposizione di tutti i loro dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, sia a tempo pieno che parziale (con esclusione di rapporti di lavoro intermittente o a tempo parziale in deroga previsto dalla contrattazione territoriale), le prestazioni di welfare individuate dall’accordo, per un valore pari ad euro 100,00 (comprensivi del contributo di solidarietà Inps) ciascuno ed in relazione a ciascuna annualità di vigenza dell’accordo (2018-2020), in luogo dell’erogazione delle seguenti voci retributive: la quota parte del terzo Elemento Provinciale pari ad euro 3,40 mensili; l’Elemento Economico di Garanzia previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ove spettante, considerando che l’EEG è assorbibile, sino a concorrenza, unicamente da trattamenti economici, ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL, derivanti da contrattazione aziendale.

I lavoratori potranno scegliere alternativamente, comunicandolo al datore e alla Commissione Parti Sociali presso EBICom, con l’apposito modulo, entro il 31/12/2017 o entro 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, una delle seguenti prestazioni welfare (la scelta è vincolante per l’intero triennio): assistenza sanitaria (in tal caso, scegliendo, in alternativa, tra: estensione delle prestazioni garantite dal fondo sanitario di cui al CCNL; estensione dei massimali e/o tipologie di prestazioni garantite); previdenza complementare.

In caso di assunzione/trasformazione in corso d’anno o trasferimento in azienda che è tenuta ad applicare l’intesa in corso d’anno, le prestazioni sono riconosciute dal 1/1 dell’anno successivo, mentre per l’annualità in corso sono garantite le voci retributive predette (Terzo elemento territoriale e EEG).

Il welfare territoriale non può essere in alcun modo considerato alternativo al Fondo Sanitario previsto dal CCNL e cesserà nel momento in cui il regolamento del Fondo dovesse prevedere analoghe provvidenze.

Oltre ai predetti servizi, i lavoratori e le aziende potranno concordare, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi sindacali, piani welfare aziendali, anche prevedendo la trasformazione della restante parte del terzo elemento provinciale fino a concorrenza della quota stabilita con accordo integrativo provinciale del 28/4/2000. In tal caso occorrerà attivare la procedura di consultazione sindacale con le parti sociali firmatarie dell’intesa in esame e, se presenti, con le RSA o RSU.

Il lavoratore può rinunciare all’applicazione delle disposizioni di cui all’intesa territoriale, comunicandolo al datore di lavoro e alla commissione parti sociali costituita presso EBICom, con l’apposito modulo, entro il 31/12/2017 o, se successiva, entro giorni dall’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. In caso di rinuncia, le voci retributive (quota parte del terzo elemento e EEG) verranno regolarmente erogate in busta paga.

Se il lavoratore non trasmette né la scelta dei servizi welfare a cui vuole accedere, né la predetta rinuncia, il datore garantisce al lavoratore la copertura sanitaria estendendo i massimali e/o tipologie di prestazioni garantite al lavoratore dal fondo contrattuale.

Le somme welfare sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico spettante ai lavoratori. Per il periodo di durata sperimentale dell’intesa (2018-2020) il terzo elemento provinciale sarà pari ad euro 5,90. Se le aziende attivano anche i piani di welfare aziendale, sarà invece pari ad euro 2,07. L’elemento economico di garanzia, la cui erogazione è prevista dal CCNL unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2017, in virtù del termine di rinuncia all’applicazione dell’intesa sul welfare territoriale previsto per il 31/12/2017, verrà erogato, se spettante, con la mensilità di febbraio 2018.