L’Inps, con il messaggio 18/09/2015 n.5805, richiamando la circolare n. 169/2014 in merito alle modalità di calcolo dell’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale utili al riconoscimento del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012 nei casi in cui sia avvenuta la cessazione o la modificazione del rapporto di lavoro, ha precisato che il termine iniziale del suddetto intervallo di tempo coincide con la data di presentazione della domanda.

Secondo la normativa introdotta dalla Riforma Fornero, la madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del   congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting  o  per  far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Sempre in merito ai casi di cessazione, il termine finale del citato intervallo temporale invece coincide con il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, inteso questo come l’ultimo giorno lavorato.

Nel caso in cui sia avvenuta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa, il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno in cui il predetto evento si è verificato. 

In questo modo è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti debbano essere erogati pienamente e quanti, invece debbano essere riconosciuti in maniera riproporzionata in funzione della modifica del rapporto lavorativo. 

Pertanto il computo del periodo teorico, deve essere effettuato secondo le regole ordinarie. Quindi nel caso in cui, alla data della modifica del rapporto di lavoro, il numero di giorni eccedenti i mesi interi è maggiore di 15, il beneficio dovrà essere erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione stessa. Al contrario, nel caso in cui il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15, il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, dovrà essere erogato con le nuove modalità determinate dall’avvenuta variazione del rapporto lavorativo. 

Nei casi in cui occorra differenziare più valori percentuali di part time relativi a differenti mesi di beneficio, è necessario procedere con l’inserimento di un unico valore percentuale. Si dovrà effettuare una media matematica dei diversi valori percentuali e procedere sempre ad un arrotondamento in eccesso di tale valore, al fine di non pregiudicare il diritto delle madri lavoratrici.

Una volta effettuati gli arrotondamenti, si dovrà inserire il valore percentuale nella procedura che opererà il riproporzionamento dell’importo o del numero di voucher da erogare alla madre lavoratrice in funzione del numero di mesi concessi.